Indennizzo Diretto

è dell'anno scorso, ma meglio farlo presente lo stesso...

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    Per i sinistri automobilistici che accadrannno dal 1 febbraio 2007 in Italia entrera' in vigore il sistema del RISARCIMENTO DIRETTO (c.d. INDENNIZZO DIRETTO,artt.149 e 150 delle Assicurazioni, D. Lgs. 17 settembre 2005, nr 209).
    Di fatto ogni impresa assicuratrice, dovra' risarcire direttamente il proprio cliente assicurato che ha ragione, in tutto o in parte.

    ATTENZIONE

    Questo provvedimento modificherà profondamente anche il rapporto assicurazione/automobilista.
    Alcune conseguenze derivano dall'introduzione del c.d. INDENNIZZO DIRETTO, altre dalla futura applicazione del c.d. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA: le Imprese Assicuratrici, al momento del rinnovo del Contratto, potranno proporre un nuovo Contratto Assicurativo dove ti impegnerai a far riparare OBBLIGATORIAMENTE la vettura dove ti verra indicato e non riceverai piu denaro, ma solo la riparazione.

    In conseguenza dell'indennizzo NON POTRAI PIU':

    1) usufruire gratuitamente, come avvenuto fino a oggi, della tutela di legali, periti o società di infortunistica stradale nella fase stragiudiziale della procedura (che durerà 30 gg. dalla richiesta di risarcimento, in caso di firma congiunta del modello C.A.I., o 60 gg. in caso contrario);

    2) avere la certezza che, anche se nel sinistro hai ragione, questa ti venga riconosciuta; infatti se anche l'altro automobilista invia richiesta di risarcimento, sostenendo di avere ragione, entrambi potreste essere risarciti percentualmente, ognuno dalla propria compagnia, in concorso di colpa (con automatico incremento del malus ad entrambi) e con la necessità di dovere poi, con l'ausilio di un Legale o di un Perito, aprire un contenzioso con la propria Compagnia.
    In questi casi, sara' impossibile procedere alla riparazione immediata del mezzo tramite accordo con la carrozzeria, se non anticipando la somma necessaria.

    Se poi sottoscriverai la Polizza Auto del 2007, con la clausola
    RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA, NON POTRAI PIU':

    a) scegliere il riparatore di fiducia: sarai obbligato ad andare da quello indicato dall'Assicurazione, anche se non lo conosci;

    b) vederti riconosciuti i danni accessori (fermo auto, auto sostitutiva, ecc.);

    c) non avere piu' la certezza di una ripazione eseguita a regola d'arte: le Assicurazioni imporranno agli autoriparatori loro fiduciari, tempi e tariffe di riparazioni sempre piu' stringenti, per ridurre i costi il piu' possibile;

    d) non potrai scegliere il risarcimento in denaro, ma avrai l'obbligo della riparazione diretta.

    AVVERTENZA

    Leggere con attenzione il nuovo contratto assicurativo che ti verra' proposto e, se questo conterra' la Clausola di Risarcimento Specifico, capire, prima di firmarlo, che cio' significhera' che a fronte di una piccola (e non facilmente controllabile) percentuale di sconto sul premio, perderai i tuoi diritti ad una scelta consapevole e a una riparazione accurata.

    NON RINUNCIARE AI TUOI DIRITTI, NON RINUNCIARE ALLA TUA LIBERTA' DI SCEGLIERE. LA RINUNCIA E' DEFINITIVA
    (almeno fino a quando non cambi contratto)

    LO SCONTO LO SARA' ALTRETTANTO?


    CONSIGLIO:
    A maggior tutela dei tuoi interessi, informati dal tuo autoriparatore di fiducia sulle problematiche del nuovo sistema di risarcimento e in ogni caso, ti consigliamo di NON FIRMARE CONTRATTI in cui compaia la clausola ”RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA”.
     
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  2. Raffaella C.
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    Molto interessante anche se mi sembra un peggioramento rispetto a prima... :drive: !!
     
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1 replies since 29/4/2008, 15:57   68 views
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