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Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell’art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell’art.151, sono sanzionabili ai sensi dell’art.72, anche se non vengono usate.
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