Guida in stato di ebbrezza

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    La guida in stato di ebbrezza da alcol, art. 186 del Codice della Strada, è soggetta a sanzioni di natura penale.
    E' un reato contravvenzionale di competenza del Tribunale, e non del giudice di pace, e prevede l’arresto fino a 1 mese, un’ammenda da 258 a 1.032 euro oltre che la sanzione amministrativa della sospensione della patente (da 15 giorni a 3 mesi se non si è recidivi).

    Per questo tipo di reato è prevista anche la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno conseguito la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

    Se il conducente è professionale (autista di autobus, di veicoli con rimorchi ecc.) è prevista la revoca del permesso di guida.

    Le norme prevedono che il guidatore possa essere sottoposto, senza bisogno del consenso, ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata.
    La polizia stradale ha la facoltà di effettuare l'accertamento quando esiste il dubbio di guida in stato di alterazione psico-fisica.
    "Ma proprio perchè non sempre la sintomatologia è così evidente" spiega il vice questore Rosanna Ferranti "la Stradale si è munita di sistemi precursori alcolimetrici che servono proprio per vedere se il guidatore ha fatto assunzione di alcol. Se così risulta si passa poi all’esame con l'etilometro".

    L'esame dell'aria espirata viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
    Nel momento in cui viene accertato il reato il prefetto, con la stessa ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni, presso la commissione medica locale prevista dall'art. 119 del C.d.S.

    Ma c'è ancora un'altra sorpresa: se il tasso alcolico, nel corso dell’accertamento, risulta superiore a 1,5 g/l il prefetto dispone la sospensione cautelare della patente a tempo fino all’esito della visita medica prevista dal comma 8.
     
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