Organi che possono elevare contravvenzioni

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    Ai tradizionali corpi delegati a rilevare e multare le infrazioni al Codice della Strada (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza) si sono aggiunti negli ultimi tempi gli Ausiliari del Traffico.

    La legge n. 127 (Bassanini) del 15/5/1997 all’art. 17, commi 132-133, interpretata dall’art. 68 della legge n. 488 del 23/12/1999 (Finanziaria 2000), consente infatti agli Ausiliari del Traffico, nominati dal Sindaco, di accertare le infrazioni al Codice della Strada.

    Le funzioni in materia di prevenzione e accertamento da parte degli Ausiliari possono comunque essere esercitate solo in alcune aree determinate dal Sindaco.

    Queste sono le figure professionali che operano più frequentemente in città nel controllo della disciplina sulle strade.

    E’, però, doveroso precisare che hanno la facoltà di elevare contravvenzioni anche i rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale (ad es. gli agenti di Polizia Penitenziaria), nonché (previo superamento di un esame di qualificazione) anche i dipendenti di alcune amministrazioni pubbliche (Ministero dei Trasporti, Lavori Pubblici, Anas, Regioni, Province, Comuni).
     
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